Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è obbligato a pagare gli stipendi “sospesi” agli insegnanti che erano stati messi in aspettativa per non aver ricevuto il vaccino contro il Covid-19, ma che erano assenti per motivi di salute.
Questa notizia è stata riportata dall’edizione riminese de Il Resto del Carlino, che ha citato la sentenza del giudice del lavoro sulla causa presentata da quattro docenti di scuola superiore che erano stati messi in aspettativa senza stipendio secondo le norme volte a contenere la diffusione della pandemia di Covid-19 perché non vaccinati.
Tuttavia, poiché queste insegnanti erano in realtà in malattia, il giudice ha deciso a loro favore, stabilendo che, essendo assenti dal luogo di lavoro, “non costituivano un rischio per la salute di nessuno”.
Di conseguenza, il giudice ha ritenuto illegittima la misura di sospensione e ha condannato le scuole e il Ministero a versare gli stipendi precedentemente “congelati”.
Obbligo vaccinale e verifica
Ricordiamo la normativa riguardo le procedure di verifica, sottolineando che l’obbligo vaccinale non è più in vigore.
Ecco quali erano le assenze che (indicate dalle tre note del Ministero rispettivamente del 7 dicembre, 17 dicembre e 20 dicembre 2021) per le quali non è previsto che il Dirigente Scolastico metta in atto le procedure di verifica.
Il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale
• collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare
• condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro.
• nei confronti di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le scuole perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscano di aspettative o congedi che comportano l’astensione piena o continuativa delle attività lavorative a scuola. motivi di assistenza e/o cura familiare o motivi personali già richiamati nelle precedenti note
• Le procedure di verifica non si effettueranno nemmeno per coloro che versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro.
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